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Sez. 3, Sentenza n. 3290 del 27/05/1982 (Rv. 421254 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE - CONTEMPLATIO DOMINI - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421254-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - IN GENERE - CONTEMPLATIO DOMINI - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Seppure nei contratti conclusi a mezzo di rappresentante la spendita del nome del rappresentato deve avvenire in modo manifesto ed univoco, sì da rendere possibile all'altro contraente di percepirla chiaramente, nondimeno non è necessario a tal fine lo impiego di formule solenni, ben potendo la contemplatio domini essere manifestata anche con un comportamento del mandatario che per univocità e concludenza sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto siano destinati a prodursi direttamente. Di conseguenza, oltre che da un'espressa dichiarazione del soggetto agente, la rappresentanza può essere dedotta da ogni altro elemento da cui risulti che l'attività di esso si svolga in attuazione di un potere rappresentativo a lui conferito. (V 6320/80, mass n 410061; (V 1532/79, mass n 380282; (V 439/79, mass n 396558; (V 18/76, mass n 378633).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)