Sez. 1, Sentenza n. 1532 del 29/04/1976 (Rv. 380282 - 01)
MANDATO - CON RAPPRESENTANZA - CONTEMPLATIO DOMINI - NECESSITA - FORMA - MANIFESTAZIONE TACITA - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
MANDATO - CON RAPPRESENTANZA - CONTEMPLATIO DOMINI - NECESSITA - FORMA - MANIFESTAZIONE TACITA - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Ove il mandatario, nel concludere il contratto, non spenda il nome del rappresentato (contemplatio domini), nessun rapporto si costituisce fra il mandante ed il terzo, anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante e l'altro contraente non ignori l'esistenza del mandante. La contemplatio domini - la quale assolve la duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente fra il rappresentante e il rappresentato, e di rendere conseguentemente possibile l'imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso in suo nome dal primo - deve risultare da una dichiarazione espressa ed univoca, anche se non esige l'impiego di formule solenni o l'osservanza di un preciso rituale; e puo essere manifestata attraverso un comportamento del mandatario che, per univocita e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti - vantaggiosi e non - del contratto concluso sono destinati a prodursi direttamente. Conseguentemente, se il mandatario, nel concludere il contratto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, si esula dalla fattispecie del mandato con rappresentanza, ed e configurabile soltanto quella del mandato senza rappresentanza, per effetto del quale il mandatario e direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente, come se l'affare gestito fosse suo proprio. L'accertare se il mandatario abbia concluso il contratto solo per conto o anche in nome del mandante, e in particolare se vi sia stata o meno la contemplatio domini - involgendo la necessita di indagini su elementi di fatto - e compito istituzionalmente devoluto al giudice di merito, il cui apprezzamento in proposito e incensurabile in Sede di legittimita, ove sia sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici o errori di diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)