Sez. L, Sentenza n. 1593 del 26/04/1977 (Rv. 385304 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI - RICHIESTA DEL LAVORATORE DI ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - NECESSITA - MANCANZA - RICHIESTA DI QUALIFICA SUPERIORE - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - PRINCIPIO COSTITUZIONALE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI - RICHIESTA DEL LAVORATORE DI ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - NECESSITA - MANCANZA - RICHIESTA DI QUALIFICA SUPERIORE - INAPPLICABILITA DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE.*
Il potere del giudice di applicare l'art 36 della Costituzione, ancorche non espressamente invocato dal lavoratore subordinato, al fine di riconoscergli una retribuzione proporzionata alla qualita e quantita delle prestazioni, postula che il lavoratore medesimo abbia dedotto l'insufficienza della retribuzione e ne abbia chiesto l'adeguamento. Detto potere, pertanto, non puo essere esercitato qualora la domanda del dipendente sia esclusivamente rivolta al riconoscimento di una qualifica superiore, e dei diritti ad essa inerenti, senza alcuna doglianza sull'adeguatezza della retribuzione percepita. (V 235/75, mass n 373428; (V 2439/74, mass n 370840).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)