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Sez. L, Sentenza n. 4658 del 09/07/1983 (Rv. 429544 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE CONCORDATA DELLE RECIPROCHE PRESTAZIONI DELLE PARTI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - SOTTOSCRIZIONE SOLTANTO DI ALCUNI RAPPRESENTANTI SINDACALI - PER DETERMINATI EFFETTI - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429544-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE - SOSPENSIONE CONCORDATA DELLE RECIPROCHE PRESTAZIONI DELLE PARTI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - SOTTOSCRIZIONE SOLTANTO DI ALCUNI RAPPRESENTANTI SINDACALI - PER DETERMINATI EFFETTI - INIDONEITÀ.*

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei casi in cui l'autonomia contrattuale non è incisa da norme inderogabili, è possibile, anche al di fuori dell'ipotesi di forza maggiore, la sospensione concordata delle reciproche prestazioni delle parti, ma tale intesa, per avere carattere negoziale, dev'essere sottoscritta dai lavoratori e non già soltanto da alcuni rappresentanti sindacali e per determinati effetti. (V 2239/80, mass n 405911).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)