Sez. 1, Sentenza n. 1399 del 15/06/1967 (Rv. 328020 - 01)
ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - COMMERCIO CON L'ESTERO - CAMBIO - INFRAZIONI VALUTARIE - PENA PECUNIARIA - NATURA - SANZIONE CIVILE - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE - APPLICABILITA - VERBALE DI ACCERTAMENTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE.*
ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - COMMERCIO CON L'ESTERO - CAMBIO - INFRAZIONI VALUTARIE - PENA PECUNIARIA - NATURA - SANZIONE CIVILE - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE - APPLICABILITA - VERBALE DI ACCERTAMENTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE.*
L'obbligazione di pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria di cui all'art. 2 del R.d.l. 5 dicembre 1938, n.1928, sulla violazione delle leggi valutarie, ha carattere civile, onde essa e regolata dalle norme del diritto civile e non da norme e principi propri del diritto penale, e, pertanto, anche la prescrizione di cui all'art.3 della citata legge, che fa esplicito riferimento all'art.17 della legge 7 gennaio 1929, n.4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, e regolata dagli artt. 2934 e segg. del codice civile. A tal fine, il verbale di accertamento di un'infrazione valutaria di cui all'art. 3 della legge 12 maggio 1938, n.794, non contenendo, per la sua specifica formulazione, in modo chiaro ed esplicito la richiesta di pagamento della pena pecuniaria, non vale a costituire in mora il trasgressore e, pertanto, non ha efficacia interruttiva del corso della prescrizione.*
Riferimenti normativi: Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Legge 12/05/1938 num. 794 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)