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Sez. 3, Sentenza n. 2957 del 14/06/1978 (Rv. 392396 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE - RICORSO DA PARTE DEL GIUDICE AL FATTO NOTORIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - REDDITO DEL CONDUTTORE - RETRIBUZIONE DI UN FUNZIONARIO STATALE).*
Stato
decisa il 1978-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392396-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE - RICORSO DA PARTE DEL GIUDICE AL FATTO NOTORIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - REDDITO DEL CONDUTTORE - RETRIBUZIONE DI UN FUNZIONARIO STATALE).*

Il ricorso ai fatti di comune esperienza, rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, non e censurabile in Sede di legittimita, ove fondato su un'esatta nozione di fatto notorio, inteso come fatto conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo, ancorche riferito ad uno specifico settore. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la SC ha ritenuto non censurabile la decisione con la quale il giudice del merito aveva considerato notorio il livello retributivo di un funzionario dello stato con una determinata qualifica). (V 3327/76, mass n 382122).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)