Sez. 1, Sentenza n. 3327 del 08/10/1976 (Rv. 382122 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE - SUSSISTENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - PARTICOLARE LUCROSITA DELL'ATTIVITA DI RIPARAZIONI NAVALI IN TRIESTE - FATTO NOTORIO - CONFIGURABILITA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE - SUSSISTENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - PARTICOLARE LUCROSITA DELL'ATTIVITA DI RIPARAZIONI NAVALI IN TRIESTE - FATTO NOTORIO - CONFIGURABILITA.*
Il ricorso al notorio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui Esercizio e incensurabile in Cassazione, se fondato su un'esatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo, ancorche riferito ad uno specifico settore dell'attivita umana. Pertanto non e censurabile l'affermazione, resa dal giudice del merito in un giudizio di liquidazione di danni, secondo cui l'attivita delle riparazioni navali e, nella citta di Trieste, particolarmente remunerativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)