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Sez. 3, Sentenza n. 220 del 24/01/1997 Cc. (dep. 05/03/1997) Rv. 207201 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illeciti civili, penali o amministrativi - Art.14 comma quarto legge n.537 del 1993 - Attribuzione della natura di "redditi" - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207201-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

La norma prevista dall'art.14 comma quarto legge 24 dicembre 1993, n.537 ha sancito la natura di "redditi" dei proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illeciti civili, penali o amministrativi, a condizione che non siano già stati sottoposti a sequestro o a confisca penale. (Nella specie la S.C., nell'osservare che in siffatta maniera il principio di diritto affermato con sentenza delle Sezioni Unite Penali (Ud. 12 novembre 1993, P.M. in proc. Cinquegrana) è stato consacrato in norma di legge, ha ritenuto che l'osservazione del ricorrente, secondo la quale sarebbe paradossale pretendere la tenuta dei libri contabili, nonché l'annotazione in essi dei proventi illeciti, in quanto ciò equivarrebbe, per l'autore dell'illecito, ad una autodenuncia, non è pertinente, in quanto, premesso che il provento illecito non sequestrato, né confiscato costituisce reddito tassabile, ne deriva che esso non può non comportare, per il titolare, tutti gli obblighi di natura sostanziale conseguenziali e l'omessa tenuta dei libri e delle dette scritture contabili non costituisce violazione di carattere meramente formale, bensì sostanziale, dato che la mancata annotazione dei proventi può dar luogo ad accertamento di ufficio o a rettifica della dichiarazione del contribuente).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)