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Sez. 3, Sentenza n. 7713 del 06/05/1997 Ud. (dep. 31/07/1997) Rv. 209151 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Provento di reato - Natura di "reddito " assoggettabile a prelievo fiscale - Sussistenza - Condizioni - Art.14, comma 4, Legge n. 537 del 1993 - Norma interpretativa e non innovativa - Applicabilità per i proventi illeciti acquisiti precedentemente - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209151-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

La tassabilità o meno dei proventi da illecito penale è stata risolta legislativamente con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 1993, n.537: secondo l'art. 14, comma 4, fra le categorie di redditi tassabili classificate nell'art.6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, "devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale". Trattasi di norma interpretativa, e non di norma innovativa, poiché la disposizione legislativa del 1993 non modifica né altera quelle del testo unico del 1986, ma ne precisa semplicemente il significato possibile, chiarendo che il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi classificabili nelle menzionate categorie, anche provenienti da attività illecite, sempre che il possesso non venga meno per provvedimenti di carattere ablatorio (sequestro o confisca). Tale interpretazione autentica può applicarsi anche per i proventi illeciti acquisiti prima dell'entrata in vigore della citata Legge n.537 del 1993, giacché non si tratta tanto di applicare retroattivamente la legge interpretativa, quanto piuttosto di applicare correttamente la legge interpretata, sicché l'interpretazione autentica del legislatore è applicabile anche se meno favorevole all'imputato di una interpretazione giurisprudenziale precedente. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha inoltre osservato che il quesito sulla retroattività di una interpretazione autentica più sfavorevole è un quesito mal posto, che nasconde un problema diverso e reale: quello dell'errore scusabile sulla legge penale ex art. 5 cod.pen. così come modificato dalla nota sentenza n.364 del 1988 della Corte Costituzionale. L'imputato potrebbe dedurre infatti di essersi incolpevolmente attenuto all'interpretazione più favorevole della norma penale, sulla base della giurisprudenza costante o prevalente, poi smentita dalla legge interpretativa più sfavorevole (specifico motivo non dedotto dal ricorrente, ma doverosamente esaminato d'ufficio e ritenuto, nella specie, privo di fondamento).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)