Sez. 3, Sentenza n. 42160 del 07/10/2010 Ud. (dep. 29/11/2010) Rv. 248729 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omessa dichiarazione - Redditi derivanti dall'attività di sfruttamento della prostituzione - Reato previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 - Configurabilità - Possibilità per lo sfruttatore di dedurre i "costi" rappresentati dal pagamento dei compensi alle prostitute - Rilevanza al fine del raggiungimento della soglia di punibilità del reato - Esclusione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Integra il delitto punito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 l'omessa dichiarazione dei redditi derivanti dall'attività di sfruttamento dell'altrui prostituzione, in quanto ogni provento, anche illecito, costituisce reddito tassabile, la cui mancata indicazione nella dichiarazione annuale costituisce reato. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il "costo" sostenuto dallo sfruttatore per il pagamento dei compensi alle prostitute, essendo illecito, non è detraibile al fine di escludere il raggiungimento della soglia di punibilità prevista dalla legge).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)