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Sez. L, Sentenza n. 17772 del 08/09/2015 (Rv. 636573 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Dirigente iscritto all'INPS - Costituzione della posizione pensionistica - Trasferimento all'INPS dei contributi versati all'INPDAI - Presupposti - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636573-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

La perdita della qualifica di dirigente senza aver maturato il diritto a pensione è condizione per la costituzione presso l'INPS, in forza dell'art. 22 del d.P.R. n. 58 del 1976, della posizione pensionistica per i corrispondenti periodi di contribuzione riconosciuti presso l'INPDAI. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda del dirigente, già titolare di pensione INPS, per la ricostituzione della pensione di anzianità tenendo conto della contribuzione già versata all'INPDAI).

Riferimenti normativi: DPR 08/01/1976 num. 58 art. 22, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)