diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1279 del 19/02/1996 (Rv. 495904 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ | Azione di annullamento - Termine annuale - Natura - Decorrenza.
Stato
decisa il 1996-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495904-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ

Il termine annuale previsto dall'art. 184 cod. civ. per l'esercizio dell'azione di annullamento degli atti compiuti dal coniuge in regime di comunione legale senza il necessario consenso dell'altro è di prescrizione, e non di decadenza, al pari del termine previsto dall'art. 1442 cod. civ. per la generale azione di annullamento dei contratti, dal quale si distingue solo per la diversa durata; tale termine inizia dalla data in cui il coniuge che non ha prestato il suo necessario consenso ha avuto conoscenza dell'atto o dalla data della eventuale trascrizione di questo atto nei registri della conservatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1442

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)