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Sez. 1, Sentenza n. 6369 del 22/07/1987 (Rv. 454646 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - AMMINISTRAZIONE - ALIENAZIONE DA PARTE DI UN CONIUGE DI UN BENE IMMOBILE - DIFETTO DEL CONSENSO DELL'ALTRO CONIUGE - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454646-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE DEI BENI - AMMINISTRAZIONE - ALIENAZIONE DA PARTE DI UN CONIUGE DI UN BENE IMMOBILE - DIFETTO DEL CONSENSO DELL'ALTRO CONIUGE - AZIONE DI ANNULLAMENTO - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*

Con riguardo all'Azione di annullamento proposta da un coniuge contro l'atto con cui l'altro coniuge abbia disposto di un bene immobile, oggetto di comunione legale, senza il necessario consenso di esso istante, il termine di un anno, fissato dall'art. 184 secondo comma cod. civ. con decorso dalla data della conoscenza dell'atto stesso, ed in ogni caso dalla data della sua trascrizione non è soggetto alla sospensione nel rapporto fra coniugi contemplata dall'art. 2941 cod. civ. per la prescrizione in considerazione del carattere speciale della prima delle citate norme, e manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, tenuto conto che il termine medesimo, nonostante la sua brevità, giustificata dal contemperamento delle esigenze del coniuge leso con quelle del terzo, ha consistenza e decorrenza idonee ad assicurare un adeguato Esercizio del diritto di difesa.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)