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Sez. L - , Sentenza n. 24395 del 03/11/2020 (Rv. 659540 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - Preclusione della cd. doppia conforme - Operatività - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659540-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

In tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Decreto Legge 27/06/2012 num. 83 art. 54, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)