Sez. 3, Sentenza n. 3533 del 06/12/1972 (Rv. 361483 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - ALIENAZIONE - MANIFESTAZIONE DELLA ACCETTAZIONE DELLA COSA VIZIATA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - OGGETTO.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA - ALIENAZIONE - MANIFESTAZIONE DELLA ACCETTAZIONE DELLA COSA VIZIATA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - OGGETTO.*
La preclusione posta dall'art 1492, terzo comma, cod civ a carico del compratore che abbia alienato la cosa affetta dal vizio non consegue in ogni caso ed automaticamente alla avvenuta alienazione, ma si verifica solo quando questa costituisce univoca manifestazione della volonta dell'acquirente di accettare la cosa nonostante la presenza del vizio e di dare il suo benestare alla condizione della cosa stessa. L'applicazione di detta norma postula una tipica indagine di merito diretta ad individuare ed interpretare la volonta del compratore. (V 2114'69, mass n 341407).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)