Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 13/06/1969 (Rv. 341407 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - VENDITA DELLA COSA - AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - VENDITA DELLA COSA - AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La vendita della cosa compravenduta non preclude l'Azione di risoluzione del contratto, ove non riveli un intento incompatibile con la richiesta di scioglimento del vincolo contrattuale. (V. 2739-66, massima n. 325322 1971-66, massima n. 323828 68-66, massima n. 320145).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)