Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 15092 del 16/07/2005 (Rv. 584129 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CARATTERE DELLA INCIDENTALITÀ | Deducibilità in ogni stato e grado del giudizio - Questione di legittimità costituzionale costituente oggetto di autonoma istanza - Inammissibilità - Vizio di omessa pronuncia in caso di difetto di esame di detta istanza - Configurabilità - Esclusione - Omesso esame della questione da parte del giudice inferiore - Deduzione o rilevazione nei successivi stati e gradi - Ammissibilità.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CARATTERE DELLA INCIDENTALITÀ
La questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l'applicazione della norma medesima, non può formare oggetto di un'autonoma istanza, rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, mentre la questione stessa, ancorchè non esaminata dal giudice inferiore, resta deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio che sia validamente instaurato, ove rilevante ai fini della decisione.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)