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Sez. 5, Sentenza n. 19324 del 22/09/2011 (Rv. 618780 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Luogo delle notificazioni - Domicilio eletto o residenza o sede dichiarate dalla parte con la costituzione in giudizio - Variazioni - Efficacia nei confronti della segreteria della commissione e delle parti costituite - Condizioni - Notifica della denuncia di variazione - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618780-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma primo, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sono efficaci nei confronti della segreteria della commissione e delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione. Ne consegue che, in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche se la variazione del domicilio sia di tipo endoprocessuale, atteso che l'univocità del testo dell'art. 17 citato non autorizza alcuna distinzione tra questa tipologia di variazioni e quelle che avvengono al di fuori del processo. (Nella specie, il ricorrente aveva eccepito l'invalidità della notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sul rilievo che, nel corso del giudizio di appello, egli aveva nominato un nuovo codifensore, eleggendolo anche proprio domiciliatario).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)