Sez. L, Sentenza n. 12 del 03/01/1984 (Rv. 432260 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL TERMINE EX ART. 1 LETT. C) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONDIZIONI - RICHIESTE STRAORDINARIE DI RIPARAZIONI NAVALI - ASSUNZIONE DI FORZE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL TERMINE EX ART. 1 LETT. C) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CONDIZIONI - RICHIESTE STRAORDINARIE DI RIPARAZIONI NAVALI - ASSUNZIONE DI FORZE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
L'art. 1, lettera C), della legge 18 aprile 1962 n. 230, che consente l'apposizione del termine alla durata del contratto quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo avente carattere straordinario od occasionale, non richiede che la straordinarietà od occasionalità si riferiscano ad attività estranee a quelle normali dell'azienda, essendo invece sufficiente che gli impegni, anche se rientranti nel normale Esercizio dell'attività, siano tali per l'entità o per la decorrenza, eccedendo la normale capacità produttiva della manodopera stabile, da esigere l'acquisizione di altre unità lavorative per potere fronteggiare una esigenza sopravvenuta che, seppure ricorrente, non può essere diversamente soddisfatta. Pertanto, una impresa cantieristica che debba fronteggiare aumenti di produzione connessi a richieste straordinarie di riparazioni navali, può integrare la sua capacità produttiva con altre forze di lavoro, in aggiunta a quelle stabili, per periodi ricorrenti più o meno lunghi, ricorrendo allo strumento del contratto di lavoro a tempo determinato, ove si accerti che l'attività di riparazione di navi è soggetta a fluttuazioni imprevedibili, che non consentono la preventiva organizzazione delle forze di lavoro da impiegarvi. (V 3223/83, mass nn 428123 e 428122; (V 3313/81, mass n 413892; (Conf 2022/80, mass n 405659).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)