Sez. 2 - , Sentenza n. 814 del 15/01/2019 (Rv. 652299 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Consulente tecnico nominato dal pubblico ministero a norma dell'art. 359 c.p.p. - Liquidazione del compenso -Termine di sei mesi per risposta ai quesiti ex art. 227, comma 4, c.p.p. - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Il termine massimo di sei mesi per il deposito della relazione peritale ex art. 227, comma 4, c.p.p., riguarda il solo perito nominato dal giudice e non anche il consulente tecnico nominato da pubblico ministero ex art. 359 c.p.p., sia in quanto quest'ultima disposizione non prevede alcun termine, se non quello di conclusione delle indagini ex art. 407 c.p.p., sia in quanto l'art. 73 della norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p. richiama la disciplina del perito ai soli fini del compenso. (Nella specie, il pubblico ministero, nel calcolare il compenso del consulente tecnico, che aveva depositato la relazione dopo oltre un anno dall'ultima proroga concessagli, aveva invece ridotto il numero di vacazioni sul presupposto che l'incarico non potesse superare il termine massimo di sei mesi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 73, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)