Sez. 2, Sentenza n. 4819 del 30/05/1997 (Rv. 504812 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Giudizio di opposizione - Legittimazione passiva - Pubblico Ministero - Sussistenza - Parti private del procedimento penale (qualità di litisconsorti necessari) - Sussistenza - Ministero di Grazia e Giustizia - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso introdotto dal consulente del P.M. per contestare l'entità degli emolumenti attribuitigli, sono contraddittori necessari l'ufficio giudiziario che ha disposto la liquidazione contestata e le parti private del processo penale sulle quali, all'esito del giudizio, potrebbe riversarsi il costo della consulenza (e, segnatamente, gli imputati, destinati, in caso di condanna, a dover sopportare il relativo onere finanziario), con la conseguenza che, in caso di mancata notifica a dette parti dell'atto istitutivo del procedimento, va disposta, nei confronti delle stesse, la integrazione del contraddittorio. Non può, al contrario, ritenersi parte, tantomeno necessaria, il ministero di Grazia e Giustizia, poiché la norma di cui all'art. 11, comma quinto, della legge n. 389 del 1980 non prevede né una concorrente legittimazione del detto ministero, né un suo potere di intervento, né un diritto alla comunicazione del decreto di liquidazione (ovvero della pendenza del procedimento di opposizione).
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)