Sez. 1, Sentenza n. 5431 del 17/05/1995 (Rv. 492310 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Consulente tecnico nominato dal Procuratore della Repubblica - Compenso - Liquidazione - Decreto - Ricorso al Tribunale - Decisione relativa - Impugnazione con ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il provvedimento adottato dal tribunale sul ricorso ai sensi dell'art. 11 comma 5 della legge 8 luglio 1980 n. 319 avverso il decreto di liquidazione del compenso ad un consulente tecnico nominato da un procuratore della Repubblica in un procedimento penale dinanzi a sè è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost. - anche da parte del pubblico ministero, il quale è legittimato all'impugnazione di cui al citato art. 11 comma 5 - avendo il provvedimento del tribunale carattere decisorio e definitivo in ordine al diritto soggettivo del consulente al compenso.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 11, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)