Sez. 3, Sentenza n. 4114 del 03/12/1996 Cc. (dep. 15/02/1997) Rv. 207326 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Violenza sessuale - Art. 609 bis cod. pen. - Fattispecie della violenza carnale presunta in danno di "malato di mente" - Insussistenza - Tutela del soggetto psichicamente inferiore - Rapporti sessuali - Condizioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
In tema di reati di violenza sessuale, con l'art. 609 bis cod. pen., introdotto dall'art. 3 legge 15 febbraio 1996, n. 66, è stata eliminata la fattispecie autonoma della violenza carnale presunta in danno di malato di mente; infatti la disposizione attualmente vigente tutela unitariamente il soggetto fisicamente e psichicamente inferiore. Anche con quest'ultimo sussiste la possibilità di intrattenere rapporti sessuali da considerarsi leciti se non connotati da induzione e da abuso delle condizioni di menomazione dovuta sia a fenomeni patologici, permanenti o passeggeri, di carattere organico e funzionale, sia a traumi e fattori ambientali di tale consistenza da incidere negativamente sulla formazione della personalità dell'individuo, sicché il soggetto passivo, rispetto al comportamento della persona media, mostri assente o diminuita capacità di resistenza agli stimoli esterni.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 519 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/02/1996 num. 66 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)