Sez. 4, Sentenza n. 15426 del 01/03/2005 Cc. (dep. 26/04/2005) Rv. 231389 - 01
ATTI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - lingua | Soggetto appartenente alla minoranza di lingua tedesca nella regione Trentino Alto Adige - Esecuzione di misura cautelare personale - Interrogatorio - Scelta della lingua - Precedente dichiarazione di elezione della lingua prescelta - Contrasto di dichiarazioni - Prevalenza.
ATTI PROCESSUALI (Cod. proc. pen. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - lingua
In tema di tutela della minoranza di lingua tedesca nella regione Trentino Alto Adige, in presenza di due dichiarazioni di elezione della lingua prescelta contrastanti, prevale quella successivamente resa (nella specie, la Corte ha ritenuto che l'indicazione della lingua tedesca fatta dall'indagato al momento dell'arresto doveva ritenersi prevalente rispetto a quella della lingua italiana contenuta in una dichiarazione in precedenza depositata dallo stesso indagato presso la segreteria della Procura della Repubblica).
Riferimenti normativi: DPR 15/07/1988 num. 574 art. 15 com. 2 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 17 com. 1 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 18 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/05/2001 num. 283 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)