Sez. 5, Sentenza n. 16337 del 06/04/2006 Ud. (dep. 12/05/2006) Rv. 234554 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Decreto di citazione a giudizio redatto in lingua tedesca e non nella lingua italiana, dichiarata in sede di verbale dinanzi ai carabinieri, verbale che l'imputato aveva rifiutato di sottoscrivere - Nullità - Esclusione - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA
In tema di tutela delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige, non sussiste la nullità del decreto di citazione a giudizio (e degli atti conseguenti) redatto in lingua tedesca - anziché nella lingua italiana scelta dall'imputato, in sede di verbale dinanzi ai carabinieri - qualora l'imputato si sia rifiutato di sottoscrivere il detto verbale, considerato che tale rifiuto, alla luce delle disposizioni che tutelano l'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato, deve essere interpretato come rifiuto di rispondere all'interpello sulla lingua materna (ex art. 14 e 15 d.P.R. n. 574 del 1988), con la conseguenza che legittimamente il giudizio si è svolto nella lingua minoritaria presunta e cioè in lingua tedesca.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 26 CORTE COST., DPR 15/07/1998 num. 574 art. 13, DPR 15/07/1998 num. 574 art. 14, DPR 15/07/1998 num. 574 art. 15, DPR 15/07/1998 num. 574 art. 16, DPR 15/07/1998 num. 574 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)