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Sez. 2, Sentenza n. 2 del 02/10/2007 Cc. (dep. 02/01/2008) Rv. 239262 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ ASSOLUTE | Nullità per violazione delle norme sull'uso della lingua tedesca nella regione Trentino Alto Adige - Sussistenza - Limiti - Procedimenti penali nei quali sia costituita una parte civile di madre lingua tedesca.
Stato
decisa il 2007-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239262-01

NULLITÀ - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ ASSOLUTE

L'art. 18-bis d.P.R. n. 574 del 1988 (norma di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei rapporti dei cittadini con la P.A. e nei procedimenti giudiziari) prescrive a pena di nullità la redazione dei provvedimenti giudiziari anche in lingua tedesca soltanto con riguardo ai procedimenti penali nei quali vi sia la costituzione di una parte civile di lingua madre tedesca. (Nella specie, il ricorso è stato rigettato poiché la persona offesa non si era ancora costituita parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 art. 18 bis, Decreto Legisl. 29/05/2001 num. 283 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)