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Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 25/03/2005 (Rv. 580255 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Provvedimento di sospensione - Revocabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580255-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Il provvedimento che dispone la sospensione necessaria del processo a norma del art. 295 cod.proc.civ., pur avendo forma di ordinanza, non è revocabile dal giudice che lo ha pronunciato, e l'eventuale provvedimento di revoca provoca la nullità dei successivi atti del procedimento e della sentenza emessa a definizione di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)