Sez. 2, Sentenza n. 6479 del 25/03/2005 (Rv. 580255 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Provvedimento di sospensione - Revocabilità - Esclusione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Il provvedimento che dispone la sospensione necessaria del processo a norma del art. 295 cod.proc.civ., pur avendo forma di ordinanza, non è revocabile dal giudice che lo ha pronunciato, e l'eventuale provvedimento di revoca provoca la nullità dei successivi atti del procedimento e della sentenza emessa a definizione di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)