Sez. L, Sentenza n. 8144 del 03/07/1992 (Rv. 478015 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere | Giudizio promosso per la contestazione della revoca o della soppressione delle pensioni - Oggetto - Notificazione della situazione precedente o della originaria sussistenza dei presupposti - Irrilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere
Nel giudizio promosso per contestare la "revoca" o soppressione (disposta dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636) della pensione d'invalidità, oggetto dell'indagine deve essere - come nella controversia relativa al diniego della pensione in sede amministrativa - non la legittimità del provvedimento amministrativo (riconducibile ad un'attività ricognitiva o di certazione) ma la spettanza o no del diritto alla pensione, e quindi la verifica della sussistenza o no di uno stato invalidante nella misura richiesta dalla legge, restando escluso che la soppressione possa ritenersi legittima solo a seguito di un raffronto (rivelatore del sopravvenuto venir meno dello stato invalidante) tra il livello d'invalidità al tempo della concessione e quello esistente all'atto della soppressione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)