diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9957 del 16/04/2025 (Rv. 674632-01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE | Prove assunte in processo penale - Sentenze penali prive di efficacia ex art. 651 e 652 c.p.p. - Prove documentali atipiche - Ammissibilità - Poteri delle parti - Poteri del giudice civile.
Stato
decisa il 2025-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674632-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE

Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).

Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)