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Sez. 5 - , Sentenza n. 27779 del 22/11/2017 (Rv. 646283 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | - Art. 76, comma 3, n. 1), del d.P.R. n. 597 del 1973 - Applicabilità - Condizioni - Attività di tipo tecnico diretta al frazionamento del terreno o, comunque, a rendere possibile la sua utilizzazione a scopo edificatorio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646283-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di tassazione di redditi derivanti da operazioni speculative, l'art. 76, comma 3, n. 1), del d.P.R. n. 597 del 1973 - che presume lo scopo speculativo, senza possibilità di prova contraria, qualora venga ceduto un terreno a seguito di lottizzazione o dell'esecuzione di opere per renderlo edificabile - richiede che l'alienante, prima della cessione del terreno, abbia posto in essere una qualche attività di tipo tecnico diretta al frazionamento del terreno o, comunque, a rendere possibile la sua utilizzazione a scopo edificatorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente la plusvalenza speculativa sulla base della mera edificabilità dell'area, intervenuta poco prima della cessione del terreno, senza effettuare alcun accertamento in ordine alla lottizzazione o all'esecuzione di opere finalizzate all'edificazione).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)