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Sez. 1, Sentenza n. 12599 del 07/12/1995 (Rv. 494983 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Vendita di un terreno - Presunzione di avvenuta "lottizzazione" ex art. 76, terzo comma, d.P.R. n. 597 del 1973 - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494983-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

Anche a voler ammettere che la "lottizzazione" non debba coincidere necessariamente con il procedimento previsto dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, è pur sempre necessario, per il realizzarsi di tale ipotesi, che il venditore, prima dell'alienazione del terreno, abbia posto in essere una qualche attività di tipo tecnico diretta al frazionamento del terreno o, comunque, a rendere possibile la sua utilizzazione a scopo edificatorio. Pertanto, la mera vendita di un terreno, quali che siano le modalità con le quali viene effettuata, non può, di per sè sola, giustificare l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, che, al terzo comma, considera in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)