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Sez. 5, Sentenza n. 22584 del 11/12/2012 (Rv. 624618 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Art. 76, terzo comma, d.P.R. n. 597/1973 - Applicabilità - Condizioni - Lottizzazione approvata con il procedimento di cui all'art. 28 legge n. 1150 del 1942 - Esistenza - Necessità - Esclusione - Attività di tipo tecnico diretta al frazionamento del terreno o, comunque, a render possibile la sua utilizzazione a scopo edificatorio - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624618-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In tema di redditi diversi, l'applicazione dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 - che, al terzo comma, considera in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi - non richiede necessariamente la esistenza di una lottizzazione attuata con il procedimento previsto dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, essendo sufficiente, perché possa configurarsi una plusvalenza speculativa tassabile, che il venditore, prima dell'alienazione del terreno, abbia posto in essere una qualche attività di tipo tecnico diretta al frazionamento del terreno o, comunque, a rendere possibile la sua utilizzazione a scopo edificatorio (Nella specie, il contribuente aveva frazionato il terreno e compiute opere di urbanizzazione inizialmente abusive, che poi erano state oggetto di sanatoria).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)