Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 19/07/2004 (Rv. 575635 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Poteri ed obblighi del contraente - Obbligo di attivarsi nell'interesse dell'assicurato - Insussistenza - Limiti - Conseguenze - Responsabilità per la prescrizione del diritto all'indennità - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Nell'assicurazione per conto altrui - qual è il contratto di assicurazione contro gli infortuni stipulato da una società in favore del proprio agente, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 12 dell'accordo collettivo avente ad oggetto la disciplina del rapporto di agenzia - il contraente, ai sensi dell'art. 1891, secondo comma, cod. civ., non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l'espresso consenso dell'assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, sicché, in mancanza di una disposizione o di una clausola che lo obblighi anche ad attivarsi nell'interesse dell'assicurato, il contraente non è responsabile dei danni che quest'ultimo, ovvero i suoi eredi, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, abbiano subito a causa della loro prescrizione, dovendo peraltro escludersi la violazione da parte del contraente del generale dovere di correttezza, qualora egli abbia anche avuto cura di informare gli eredi del beneficiario della polizza assicurativa della stipula del contratto, comunicando loro tutti gli elementi identificativi della medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)