Sez. L, Sentenza n. 28695 del 23/12/2011 (Rv. 620119 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Assicurazione contro gli infortuni stipulata dal datore di lavoro a favore del revocatore - Diritti derivanti dal contratto - Esercizio da parte del contraente - Consenso espresso dell'assicurato - Necessità - Conseguenze - Conflitto di interessi tra contraente e assicurato - Irrilevanza - Fondamento.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Ai fini del principio, desumibile dall'art. 1891, secondo comma, cod. civ., secondo il quale, nell'assicurazione per conto altrui, qual è l'assicurazione contro gli infortuni stipulata dal datore di lavoro in favore del dipendente, il contraente, non potendo esercitare i diritti contrattuali senza l'espresso consenso dell'assicurato, non risponde dei danni subiti da quest'ultimo a causa della prescrizione, è irrilevante l'insussistenza di un conflitto di interessi tra contraente e assicurato, poiché la norma intende garantire l'assicurato a prescindere dai suoi rapporti con il contraente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)