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Sez. U - , Sentenza n. 11182 del 09/05/2018 (Rv. 648271 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | - Pagamento somme per oneri servizio trasporto pubblico locale - Giurisdizione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648271-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Gli atti con cui una regione determina le risorse finanziarie da destinare ad una provincia, a copertura dei costi dei servizi minimi per il trasporto pubblico locale, in attuazione della riforma del settore di cui ai decreti legislativi nn. 422 del 1997 e 400 del 1999, hanno natura autoritativa e discrezionale, in quanto attengono all'esercizio di una funzione amministrativa di tipo organizzativo-contabile, con riguardo al riparto tra enti pubblici degli oneri derivanti dallo svolgimento di un servizio pubblico. Ne deriva che le controversie che investono tali atti rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, a norma dell'art. 7 codice processo amministrativo. (Nella specie, la S.C., ha cassato la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva declinato la giurisdizione su alcuni ricorsi della Provincia di Avellino avverso decreti della Regione Campania che, nella determinazione delle risorse finanziarie da destinare a copertura dei costi dei livelli minimi del servizio di trasporto pubblico locale, non avevano considerato gli oneri che la Provincia avrebbe dovuto sostenere a titolo di IVA sui corrispettivi da versare alle imprese esercenti il servizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/09/1999 num. 400, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)