Sez. U, Sentenza n. 9690 del 22/04/2013 (Rv. 625973 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Impresa concessionaria di pubblici trasporti - Domanda di annullamento di delibera regionale di ripartizione di fondi e di conseguente pagamento di somme dovute in forza di criteri legali - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La controversia relativa alla domanda proposta da un'impresa concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, volta ad ottenere non solo l'annullamento di una deliberazione regionale di ripartizione di fondi, ma anche la consequenziale condanna dell'ente territoriale al pagamento delle differenze dovute rispetto alle somme corrisposte, in osservanza degli operanti criteri legali di derivazione comunitaria, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, non attenendo al mancato o illegittimo esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione concedente, bensì alla radicale negazione delle condizioni normativamente previste per l'insorgenza della pretesa pecuniaria, connotante il "petitum", vantata dalla concessionaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/1997 num. 422 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 26/06/1969 num. 1191 all. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)