Sez. U, Sentenza n. 3122 del 14/02/2006 (Rv. 588329 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contratti di servizio stipulati dalla Provincia di Venezia per assicurare i servizi minimi di trasporto locale - Copertura finanziaria - Soggetto obbligato - Individuazione - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, a seguito di Corte cost. n. 204 del 2004 - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia riguardante l'individuazione dell'ente cui fanno carico gli oneri di erogazione dei finanziamenti previsti dalla normativa di riferimento a copertura dei costi per assicurare i servizi minimi di trasporto pubblico, automobilistico e lagunare, all'interno della Provincia di Venezia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. In relazione a detta controversia, invero, deve escludersi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), in quanto a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di pubblici servizi ricorre soltanto nelle controversie in materia di concessioni, ad esclusione di quelle relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero in materia d'affidamento del servizio, o in tema di esercizio dei poteri di vigilanza e controllo nei confronti del gestore, oppure relative ai poteri autoritativi di direzione e controllo su settori già determinati dalla citata norma, tra i quali quello dei trasporti, le telecomunicazioni, o infine per le controversie relative a provvedimenti adottati dalla P.A. in uno dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 241 del 1990; negli altri casi, l'attribuzione della giurisdizione è regolata dal criterio del "petitum" sostanziale dell'azione. (In applicazione di siffatto principio la S.C. ha affermato la devoluzione della controversia al giudice ordinario, in quanto non traeva origine da atti della P.A. - autorità incidenti sul servizio pubblico e non coinvolgeva il gestore del sevizio - da identificare nel soggetto che effettua direttamente nei confronti della collettività le prestazioni che integrano il servizio stesso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)