Sez. 3, Sentenza n. 4472 del 20/04/1995 (Rv. 491947 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Principio codicistico secondo cui la locazione a tempo determinato si estingue alla scadenza senza necessità di disdetta - Applicabilità alle locazioni di cui agli art. 67 e 71 legge n. 392 del 1978.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE
Con riferimento al regime transitorio della legge 27 luglio 1978 n. 392, alle scadenze delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli artt. 67 e 71 della legge stessa, rimane fermo il principio stabilito dalla disciplina ordinaria del codice civile che il rapporto locatizio a tempo determinato si estingue alla scadenza del termine senza necessità di disdetta (art. 1596 comma 1 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)