Sez. L, Sentenza n. 959 del 24/02/1978 (Rv. 390291 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DI QUALIFICA SUPERIORE ALLE MANSIONI IN CONCRETO ESPLICATE - CRITERIO GENERALE DELLA DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA IN BASE ALLE MANSIONI DI FATTO - INAPPLICABILITA - RILEVANZA DELLA PREDETTA ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DI QUALIFICA SUPERIORE ALLE MANSIONI IN CONCRETO ESPLICATE - CRITERIO GENERALE DELLA DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA IN BASE ALLE MANSIONI DI FATTO - INAPPLICABILITA - RILEVANZA DELLA PREDETTA ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
Qualora sia stata convenzionalmente attribuita al lavoratore una qualifica superiore alle mansioni in concreto esplicate, deve abbandonarsi il criterio generale della Determinazione della qualifica in base alle mansioni di fatto espletate ed attribuirsi Rilevanza alla volonta delle parti, traducendosi gli effetti di questa in un trattamento piu favorevole al lavoratore. Peraltro il conferimento della superiore qualifica deve essere il risultato di una espressa ed inequivoca investitura del datore di lavoro - da provarsi dall'interessato - essendo irrilevante a tal fine la qualificazione di fatto attribuita dal personale dell'azienda o la relativa sottoscrizione della corrispondenza di questa. (V 3558/72, mass n 361527).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)