Sez. 2, Sentenza n. 3558 del 11/12/1972 (Rv. 361527 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - RILEVANZA - QUALIFICAZIONE FORMALE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - RILEVANZA - QUALIFICAZIONE FORMALE - IRRILEVANZA.*
Ai fini dell'inquadramento del dipendente in una determinata categoria piuttosto che in un'altra deve aversi riguardo alle mansioni effettivamente svolte dallo stesso, prescindendo sia dal rigore formale dell'investitura da parte dell'imprenditore sia dalla qualificazione che nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa e stata data a quelle mansioni. (Conf 473'72, mass n 356419).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)