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Sez. U, Ordinanza n. 3053 del 09/02/2009 (Rv. 606584 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico "privatizzato" - Segretari comunali o provinciali - Disciplina previgente, di cui alla legge n. 604 del 1962 - Controversia per il risarcimento del danno da illegittimo trasferimento d'ufficio - Riparto della giurisdizione - Discrimine temporale - Criteri - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione.
Stato
decisa il 2009-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606584-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In relazione all'ordinamento di cui alla legge n. 604 del 1962, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da un dipendente pubblico con qualifica di segretario comunale o provinciale per ottenere il risarcimento del danno conseguente ad un illegittimo provvedimento prefettizio di trasferimento per incompatibilità ambientale, disposto in data anteriore al 1° luglio 1998 ed annullato dal tribunale amministrativo nel 2005. Infatti, vertendosi in tema di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, ed alla luce della norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001, la questione di giurisdizione deve essere risolta sulla base della collocazione temporale dell'inadempimento e, quindi, nella specie, in riferimento alla data di emanazione del provvedimento di trasferimento e non a quella del suo annullamento o dell'accertamento della sua illegittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., Legge 08/06/1962 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)