Sez. U, Sentenza n. 26786 del 07/11/2008 (Rv. 605595 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico "privatizzato" - Art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Individuazione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico cosiddetto "privatizzato", la norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998", mentre "le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000" - precisa il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. Ne consegue che deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia, promossa da insegnanti di educazione musicale, riguardante la contestazione della legittimità degli inquadramenti in ruolo (in ragione del mancato riconoscimento del servizio preruolo prestato negli anni 1982/1982 e 1987/1988) disposti dal Ministero della pubblica istruzione con provvedimenti assunti negli anni 1995 e 1996, non potendosi attribuire rilevanza, ai fini di un diverso riparto della giurisdizione, alla data del diniego della richiesta di modifica delle precedenti determinazioni in autotutela, né ad eventi sopravvenuti (parere del Consiglio di Stato o anche riconoscimento di maggiore anzianità ad altri dipendenti nella medesima situazione) estranei ai rapporti di lavoro controversi, sebbene successivi al 30 giugno 1998.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)