Sez. U, Ordinanza n. 2611 del 20/02/2003 (Rv. 561068 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Disciplina transitoria ex art. 45 D.Lgs. n. 80 del 1998 - Controversia concernente richiesta in sede di controtutela in relazione a sanzione disciplinare inflitta prima del 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, al fine di determinare, con riguardo alla disciplina transitoria di cui all'art. 45 comma 17 D.Lgs. n. 80 del 1998, la giurisdizione in relazione a controversie concernenti un atto negoziale di gestione del rapporto posto in essere dall'amministrazione datrice di lavoro, occorre avere riguardo al momento in cui l'atto è stato posto in essere. È pur vero che, ove, l'efficacia dell'atto sia sospensivamente condizionata all'esito di rimedi impugnatori predisposti, l'esercizio di tali rimedi risulta "procedimentalizzato", onde l'atto conclusivo della procedura finisce per essere quello che, incidendo direttamente sul rapporto, rileva ai fini del discrimine temporale relativo alla giurisdizione, tuttavia, determinandosi la giurisdizione sulla base della domanda e, rilevando ai fini del suo riparto tra giudice ordinario e amministrativo non già la prospettazione delle parti, bensì il cosiddetto "petitum" sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulla controversia relativa a sanzione disciplinare irrogata prima del 30 giugno 1998, nell'ipotesi in cui (come nella specie) il lavoratore, dopo aver impugnato la sanzione disciplinare, abbia chiesto all'Amministrazione l'annullamento del provvedimento in via di autotutela e avverso il diniego appostogli abbia adito il giudice, atteso che l'atto lesivo storicamente rilevante è costituito dall'irrogazione della sanzione disciplinare, in quanto la dichiarazione dell'obbligo dell'amministrazione di adottare misure di controtutela configura solo l'oggetto del provvedimento immediato richiesto, laddove l'interesse dell'attore alla rimozione della sanzione disciplinare, e perciò il diritto alla continuazione del rapporto d'impiego, costituisce la situazione giuridica nella quale si invoca la tutela.
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Legge 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)