Sez. 5, Sentenza n. 4139 del 03/03/1983 Ud. (dep. 02/05/1983) Rv. 158872 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - MAGGIORE GRAVITÀ O TENUITÀ DEL DANNO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - MAGGIORE GRAVITÀ O TENUITÀ DEL DANNO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Il danno da valutare, ai fini delle circostanze previste dallo art. 219 legge fall., è quello prodotto dal fatto di bancarotta e non quello cagionato dal fallimento e costituito dall'entità del passivo. (Conf mass n 151267, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)