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Sez. L, Sentenza n. 875 del 01/02/1988 (Rv. 457260 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - FISCALIZZAZIONE - IMPRESE MANIFATTURIERE - OFFICINE PER LAVORAZIONI E RIPARAZIONI MECCANICHE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457260-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - FISCALIZZAZIONE - IMPRESE MANIFATTURIERE - OFFICINE PER LAVORAZIONI E RIPARAZIONI MECCANICHE - INCLUSIONE.*

Con riguardo al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali - previsto dalla legge 31 marzo 1979 n. 92 in favore delle imprese manifatturiere - rientrano in tale categoria, secondo la classificazione delle attività economiche predisposta dallo istituto centrale di statistica (ex art. 5 legge cit.), anche le officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche. (V 4332/87, mass n 453077; (V 3693/87, mass n 452629).*

Riferimenti normativi: Legge 31/03/1979 num. 92 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)