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Sez. 3, Sentenza n. 4620 del 10/05/1999 (Rv. 526144 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - IN GENERE | Passaggio dal rito ordinario al rito speciale (art. 667 cod. proc. civ.) - Omissione del cambiamento o prosecuzione del rito precedente nonostante il mutamento predisposto - Effetti invalidanti sugli atti già compiuti - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526144-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - IN GENERE

Il procedimento di convalida di sfratto si articola in due fasi, una a cognizione sommaria, l'altra a cognizione piena. Alla prima non si applica il rito locatizio, applicabile invece alla seconda (art. 447 bis cod. proc. civ.)previo provvedimento di cambiamento del rito (art. 667 cod. proc. civ.). Tale provvedimento può essere emesso in qualunque stato del procedimento rimanendo validi gli atti compiuti salvo che la mancata adozione del rito speciale non abbia causato un concreto pregiudizio alle parti riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 666 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)