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Sez. 3, Sentenza n. 342 del 20/01/1986 (Rv. 443962 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - ASSOGGETTABILITÀ DI UNA CONTROVERSIA AL NUOVO RITO DEL LAVORO ANCHE IN MATERIA LOCATIZIA - DEDUCIBILITÀ CON I NORMALI MEZZI DI IMPUGNAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443962-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - ASSOGGETTABILITÀ DI UNA CONTROVERSIA AL NUOVO RITO DEL LAVORO ANCHE IN MATERIA LOCATIZIA - DEDUCIBILITÀ CON I NORMALI MEZZI DI IMPUGNAZIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La assoggettabilità o meno di una controversia al rito del lavoro - come pure a quello locatizio, stante il richiamo che l'art. 46 della legge n. 392 del 1978 opera al procedimento sulle controversie individuali di lavoro - comportando una questione di mero rito, è deducibile soltanto con i normali mezzi d'impugnazione; siffatto vizio resta peraltro sanato qualora il diverso rito adottato abbia garantito il pieno svolgimento del contraddittorio e l'Esercizio del diritto di difesa. È conseguentemente inammissibile il ricorso per Cassazione volto a far valere la predetta violazione, avvenuta nel giudizio di primo grado, ove la stessa non sia stata oggetto di censura nel procedimento d'appello; mentre, per altro verso, la doglianza relativa all'indebito scambio di rito è priva d'interesse quando non si deduca uno specifico pregiudizio processuale che ne sia derivato. (V 910/83, mass n 425668; (V 5923/81, mass n 416690).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)