Sez. 1, Sentenza n. 1283 del 07/09/1970 (Rv. 346976 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - VIOLAZIONE DELL'ART 11, PRIMO E SECONDO COMMA DEL RD N 1611 DEL 1933 - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - VIOLAZIONE DELL'ART 11, PRIMO E SECONDO COMMA DEL RD N 1611 DEL 1933 - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
A seguito della decisione della Corte costituzionale 8 luglio 1967, n 97, con la quale e stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 11, terzo comma, del RD 30 ottobre 1933, n 1611, nella parte in cui si esclude la sanatoria della nullita delle notificazioni effettuate alle amministrazioni dello stato in violazione del primo e del secondo comma dell'articolo, deve affermarsi che, anche per la predetta norma, vale la regola generale del diritto processuale, secondo cui la nullita degli Atti non puo essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui e destinato. (Conf 2650, 69, mass n 342297).*
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)