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Sez. 2, Sentenza n. 1373 del 20/01/2009 (Rv. 606118 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE | Diritto ad agire per la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima - Rinunzia - Ammissibilità - Condizioni - Comportamento concludente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606118-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE

In materia di successione necessaria, il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a donazioni compiute da una madre in favore del proprio figlio, aveva ritenuto che il padre, passato a nuove nozze dopo la morte della prima moglie, avesse rinunciato tacitamente al proprio diritto di agire in riduzione di tali donazioni per il solo fatto di non aver agito in vita in tal senso, mentre l'azione di riduzione era stata poi promossa dalla seconda moglie, dopo la morte del medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)