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Sez. 1, Sentenza n. 762 del 15/04/1983 Cc. (dep. 27/05/1983) Rv. 159274 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVITÀ DEL FATTO E PERSONALITÀ DELLO IMPUTATO - INTERDIPENDENZA - GIUDIZIO PROGNOSTICO FONDATO SU UN SOLO ELEMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159274-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - GRAVITÀ DEL FATTO E PERSONALITÀ DELLO IMPUTATO - INTERDIPENDENZA - GIUDIZIO PROGNOSTICO FONDATO SU UN SOLO ELEMENTO - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di libertà provvisoria, la gravità del fatto-reato e la personalità dell'imputato, (al fine di dedurne una prognosi, positiva o negativa, sulla probabilità che l'imputato, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività), sono elementi interdipendenti, nel senso che anche dalle sole modalità del fatto, pur in presenza di un incensurato, possono trarsi conclusioni negative sulla personalità dell'imputato, come, d'altro canto, la personalità dell'imputato, si ripercuote sul fatto-reato e sulla sua gravità. Quindi bene il giudice di merito può porre a fondamento del suo giudizio prognostico negativo anche uno solo di detti elementi, qualora abbia un significato preponderante ai fini della decisione. (Conf mass n 156608 e ivi citate; (Conf mass n 156368 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)